A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -

image_pdfimage_print

Statuto albertino

di Luigi Ciaurro

Premessa

Nella storia del diritto costituzionale italiano lo Statuto albertino certamente rappresenta una pietra miliare, segnando il punto di raccordo e di sviluppo tra il «proto-costituzionalismo» della fine del ’700 (e dintorni) – che, secondo una certa lettura, può annoverare ben diciassette Carte fondamentali nel nostro territorio [Contuzzi 1906, pp. 613 e ss] – e il costituzionalismo maturo della seconda metà del XX secolo.

Se questo pertanto è un evidente valore che ha lo Statuto nella storia del costituzionalismo nostrano, tuttavia da un punto di vista squisitamente liberale la Carta carloalbertina del 1848 non può non presentare «luci e ombre». Luci e ombre sotto molteplici profili. Sarà sufficiente in proposito accennare – ma certamente le problematiche sono molto più complesse – da un lato alla forma di governo parlamentare, che la flessibilità dello Statuto ha consentito sin da subito di instaurare, al di là della sua stessa lettera scritta, la quale semmai avrebbe fatto presumere una netta e assoluta prevalenza del potere regio. Ma, dall’altro lato, proprio questa «giuridicità debole» non ha protetto l’ordinamento da un’evidente involuzione in senso autoritario con l’accentramento dei poteri nella persona del Capo del Governo a partire dal 1925.

Fase prodromica

Non sembri azzardato affermare che nei nostri territori non ancora uniti, nella sostanza, non si era mai spenta l’attenzione per nuovi ordinamenti costituzionali pur dopo la Restaurazione, per cui se in generale gli Statuti del 1848 hanno dietro di loro una precisa tradizione di lotte e di esperienze costituzionali – anche se, molto spesso, episodiche, provinciali, non coordinate, ma comunque espressioni di una precisa volontà riformatrice –, in particolare proprio lo Statuto albertino ha avuto il destino di concludere il lungo processo della prima esperienza costituzionale italiana, tutta permeata dal progressivo affermarsi dei principi liberali, tant’è che in quel contesto liberalismo e costituzionalismo progredivano di pari passo.

Non si può infatti sottacere la rilevanza di un copioso materiale costituzionale, risalente già al periodo napoleonico, che ha lasciato germi semi-fecondi per un «piano di Costituzione»: il riferimento è alle numerose raccolte di bandi, editti, proclami, semplici dissertazioni sulle forme di governo più convenienti per l’Italia e persino progetti di governi rivoluzionari provvisori (in particolare, proprio in Piemonte nel 1796).

Per quanto concerne lo Statuto, si tratta senza dubbio di una Costituzione di carattere ottriato, in quanto derivante all’origine da una concessione del Sovrano, ma con l’aggiunta di una caratteristica speciale e peculiare data da una sorta di implicita approvazione popolare legata alle pronunce nei plebisciti. È proprio il carattere ottriato richiama la vexata quaestio relativa ai modelli costituzionali cui si sarebbero ispirati i padri dello Statuto. È noto come solitamente si faccia riferimento all’influenza delle Costituzioni francese del 1830 e belga del 1831. Secondo un’altra impostazione, invece, proprio la Carta francese del 1814, a carattere squisitamente ottriato, sarebbe da considerare il modello prevalente preso in considerazione ai fini dello Statuto.

In conclusione, può ritenersi che nella fase prodromica allo Statuto siano confluiti, da una parte, tutti gli impulsi provenienti da un lungo processo di tipo costituente, ricorrentemente emergente a livello diffuso sin dall’indomani delle ripercussioni della Rivoluzione francese nella Penisola italiana; dall’altra parte, a livello di tecnica di legislazione costituzionale, le formulazioni normative già presenti nelle Costituzioni europee allora vigenti più conosciute in Italia (in particolare, proprie quelle già citate in precedenza, che tra l’altro erano redatte in francese, vale a dire la lingua adoperata nei lavori preparatori del Consiglio di Conferenza).

Fase elaborativa

Come noto, la riunione del Consiglio di Conferenza straordinario, tenutasi in data 7 febbraio 1848, può considerarsi un vero e proprio «punto di non ritorno» in direzione delle riforme ordinamentali nel Regno di Sardegna.

In particolare, a seguito della citata seduta, fu emanato il famoso proclama di Carlo Alberto dell’8 febbraio 1848, nel quale si fa espresso riferimento a «uno Statuto fondamentale per stabilire nei Nostri Stati un compiuto sistema di governo rappresentativo»; espressione quest’ultima che secondo Arangio-Ruiz [Arangio-Ruiz 1898] fissava di per sé la natura parlamentare che avrebbe dovuto avere necessariamente l’ordinamento riformato. Seguiva un elenco di quattordici articoli che possono considerarsi una specie di «scheletro di partenza» per la successiva emanazione della Carta costituzionale.

Come noto, il testo dello Statuto albertino fu redatto nell’ambito di cinque riunioni del Consiglio di Conferenza, organo nato originariamente come istituto di fatto (vale a dire le «riunioni dei ministri» di cui la memorialistica piemontese a volte ha dato conto) e poi istituito formalmente con Regio Biglietto del 1° maggio 1815, indirizzato dal Sovrano al primo segretario di Stato per gli affari interni, conte Vidua di Consano. Il Consiglio di Conferenza stesso ebbe poi negli oltre trenta anni di vita una sua fortuna fluttuante a seconda degli intendimenti dei vari Sovrani e comparirà in un atto ufficiale pubblico solo nel citato proclama di Carlo Alberto del 1848.

Rileva poi la mancata consultazione formale del Consiglio di Stato, ai fini dell’emanazione dello Statuto, nonostante che l’articolo 4 del titolo preliminare del Codice civile del 1837 prescrivesse il previo parere di quel consesso per i provvedimenti reali con forza di legge.

Riassuntivamente: lo Statuto venne preannunciato con il proclama dell’8 febbraio 1848; elaborato nel corso di cinque sedute del Consiglio di Conferenza (10, 17 e 24 febbraio, 2 e 4 marzo 1848); concesso da Carlo Alberto con Regio Decreto del 4 marzo 1848; pubblicato domenica 5 marzo 1848, in lingua italiana nella «Gazzetta Piemontese» n. 56 (edita a Torino) e in lingua francese a Chambery; inserito nella Raccolta degli atti di Governo di Sua Maestà Re di Sardegna con il numero 674 e nel Recueil des actes du gouvernement de S.M. le Roi de Sardaigne con il numero 456; ed entrò in vigore l’8 maggio 1848 (vale a dire nel giorno della prima riunione delle due Camere, ai sensi dell’articolo 82 dello Statuto stesso).

I contenuti

L’esegeta del diritto positivo avrebbe difficoltà a comprendere appieno l’effettività dello Statuto albertino nell’ordinamento costituzionale italiano; effettività che invece può essere ricostruita con maggiore precisione mediante un’opzione metodologica che faccia idealmente riferimento a una sorta di «doppio statuto».

Infatti, da un lato lo Statuto albertino può essere valutato sulla base delle sue singole disposizioni, le quali però erano caratterizzate di per sé per una scarsa efficacia definitoria, vuoi per una certa timidezza lessicale, vuoi per una malcelata ambiguità concettuale, quasi che i redattori avessero preferito affidarsi al concreto andamento della storia futura, soprattutto relativamente alla regolamentazione dei rapporti fra le istituzioni di vertice dell’ordinamento.

Però, a fronte di questa scarsa efficacia normativa degli enunciati in esso contenuti, era l’idea stessa di «statuto» – ottriato sì, ma poi non revocato a differenza delle Carte degli altri Stati pre-unitari – ad aver avuto una sua propria forza propulsiva nello sviluppo costituzionale dell’ordinamento. Al di là del nome, come noto volutamente «ribassistico», lo Statuto ha finito per configurarsi come una vera e propria Costituzione liberale, che avrebbe poi portato il fragile e neonato Stato italiano al passo con le democrazie liberali dell’epoca [Rebuffa 2003, p. 14]

Pertanto l’analisi dell’impianto normativo dello Statuto non deve prescindere da una valutazione più complessiva, che non dimentichi la spinta propulsiva di una Carta fondamentale ai fini degli sviluppi democratici di un ordinamento e delle sue istituzioni [cfr. Romano 1946, p. 256].

Sotto il profilo formale lo Statuto albertino era composto da ottantaquattro articoli, in cui complessivamente erano evidenti le analogie con le altre Costituzioni liberali di stampo moderato e di inclinazione borghese, tipiche della prima metà dell’800. In particolare, l’articolato dello Statuto può essere suddiviso in otto tematiche principali, secondo lo stesso ordine di esposizione:

1) la Corona;

2) il Senato del Regno;

3) la Camera dei deputati;

4) le norme comuni riguardanti le due Assemblee parlamentari;

5) il governo (significativamente definito «del Re»);

6) l’ordine giudiziario;

7) i diritti e i doveri dei cittadini;

8) le disposizioni generali e transitorie.

Senza entrare nel dettaglio delle singole disposizioni e volendosi limitare a tratteggiare gli indirizzi normativi considerati più rilevanti, innanzitutto va sottolineato come sotto il profilo testuale nello Statuto la Corona rappresentasse il «sole tolemaico» attorno a cui tutte le altre istituzioni dovevano ruotare. Il Re era il Capo dello Stato, la sua persona era dichiarata sacra e inviolabile dall’art. 4, la funzione esecutiva apparteneva «al Re solo» (art. 5), era il comandante di tutte le forze di terra e di mare, aveva il potere di dichiarare la guerra, nominava tutte le cariche dello Stato, era configurato in ordine alla funzione legislativa come una sorta di terzo ramo del potere legislativo (prevedendo l’art. 7 il particolare istituto della «sanzione» regia); gli spettava il fondamentale potere di sciogliere in anticipo la Camera elettiva (art. 9); godeva di una serie di guarentigie, sia quale pubblico funzionario che come singola persona privata, e così via.

Ma a riprova della fondatezza della tesi del «doppio Statuto», proprio a proposito delle attribuzioni della Corona, non è un caso che molti ambienti liberali erano rimasti delusi per l’ampiezza delle prerogative che Carlo Alberto aveva mantenuto per sé nello Statuto, il quale però – una volta entrato in vigore – ha consentito lo sviluppo di una forma di governo sostanzialmente parlamentare, svuotando di fatto le citate ampie prerogative regie a tutto vantaggio della Camera dei deputati e dello stesso governo, sin da subito nella sostanza legato fiduciariamente alla Camera elettiva.

Certamente la stringatezza e la timidezza tipiche dello Statuto albertino lo rendevano particolarmente idoneo non solo a essere a volte derogato, ma anche a essere spesso integrato da istituti consuetudinari. Ad esempio, proprio per quanto concerne la Corona, si possono citare i due fondamentali istituti (pur non previsti formalmente) della luogotenenza e della stessa abdicazione; un istituto quest’ultimo del tutto consuetudinario, che ironia della sorte si colloca sia all’inizio della vicenda statutaria (con la rinuncia al trono di Carlo Alberto il 23 marzo 1849, a poco più di un anno dalla concessione) sia al suo termine (con la scelta del 9 maggio 1946 di Vittorio Emanuele III).

Sul modello della Camera dei pari francese, lo Statuto in primo luogo menzionava il Senato del Regno, quasi quale contrappeso assembleare regio rispetto alla rappresentanza elettiva: Camera alta parlamentare composta da membri vitalizi nominati dal Re nell’ambito delle ventuno categorie espressamente menzionate dall’art. 33 dello stesso Statuto.

Anche se il Senato «non faceva crisi», tuttavia il procedimento legislativo [Dickmann 2007, pp. 133-153] si basava sostanzialmente su un meccanismo di bicameralismo perfetto (sostanzialmente poi trasfuso nella Costituzione repubblicana), che evidentemente enfatizzava il ruolo della Camera alta di nomina regia, alla quale tra l’altro erano attribuite anche alcune importanti funzioni di tipo paragiurisdizionale, nel senso che aveva la competenza a giudicare i crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, nonché i reati funzionali commessi dai ministri, riunendosi in Alta Corte di giustizia.

Ma la timidezza più evidente dello Statuto si manifestava nei confronti della Camera dei deputati, vale a dire dell’assemblea elettiva che è facile presumere maggiormente impensierisse i consiglieri regi redattori dello Statuto. È significativo che però vi fossero contenuti i due principi classici del costituzionalismo francese riferiti ai rappresentanti politici, vale a dire il principio della rappresentanza della Nazione e il divieto di mandato imperativo. Non era indicata la preferenza per un determinato sistema elettorale, rinviando al riguardo alla relativa legge ordinaria.

Di un certo interesse le norme comuni alle due assemblee parlamentari. Infatti, vi si possono rinvenire principi che poi diventeranno «classici» nella tradizione parlamentare italiana, in particolare: l’autonomia normativa; quella finanziaria; la verifica esclusiva dei titoli di ammissione dei propri componenti; l’insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni; l’articolazione di ciascuna Camera in collegi ristretti.

Inoltre, si possono a contrario citare anche impostazioni che poi sono andate perdute: ad esempio, il principio della gratuità del mandato parlamentare (art. 50) o la necessità di prestare giuramento di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto e le altre leggi al fine di essere ammessi nell’esercizio delle funzioni di parlamentare (art. 49).

Giustamente Biscaretti di Ruffia ha sottolineato che «il governo del Re risultava, invece, come l’organo costituzionale più imperfettamente delineato dallo Statuto, in quanto quest’ultimo si limitava ad affermare che il Re nominava e revocava i suoi ministri; che essi non avevano voto deliberativo se non nella Camera di cui fossero eventualmente membri, ma che, in ogni modo, avrebbero potuto entrare in ognuna delle Assemblee e prendervi la parola ogniqualvolta lo avessero richiesto (art. 66); e che i ministri stessi erano responsabili, mentre tutte le leggi e gli atti del governo dovevano essere muniti della firma di un ministro per avere vigore (art. 67)» [Biscaretti Di Ruffia 1990, p. 991]. Ma proprio in questo specifico caso si appalesa «l’altro» Statuto, vale a dire l’immediata evoluzione in senso parlamentare del rapporto tra l’esecutivo e la Camera elettiva da una parte, l’emergere di una figura preminente nell’ambito dei ministri, vale a dire di un Presidente del Consiglio, dall’altra parte, nonché l’immediata entrata in funzione dell’organo collegiale del Consiglio dei ministri, organo che pure non compariva nel testo dello Statuto, dall’altra parte ancora. Tutti aspetti che tra l’altro esaltavano l’autonomia della Camera e del Governo rispetto alla Corona.

A un’attenta lettura delle disposizioni statutarie relative all’ordine giudiziario emerge che in realtà i redattori dello Statuto erano ben consapevoli del ruolo della magistratura. Troviamo sanciti i principi della inamovibilità dei giudici dopo tre anni di esercizio e della riserva assoluta di legge per disciplinare l’intera organizzazione giudiziaria; nonché il riconoscimento del giudice naturale precostituito per legge. Anche se si ribadiva che la giustizia emanava dal Re (con formula a dire il vero più che altro ritualistica e formale) e che si trattava pur sempre di funzionari sottoposti al potere esecutivo, soprattutto con riferimento agli sviluppi di carriera.

Ai fini di una valutazione dello Statuto albertino per quanto concerne la parte dedicata ai diritti ed ai doveri dei cittadini, occorre innanzitutto non utilizzare gli attuali parametri ed essere consapevoli che non era quello il periodo delle Costituzioni cosiddette «lunghe». Inoltre, è d’uopo riconoscere che in ogni caso quelle pur limitate disposizioni in tema di diritti hanno rappresentato il primo punto di riferimento per lo sviluppo di un concetto di cittadinanza al passo con le più evolute democrazie europee dell’epoca.

Si tratta pertanto di nove articoli (dall’art. 24 all’art. 32) che contengono un primordiale ed essenziale elenco di diritti fondamentali, che se certamente non rappresentò un argine all’avvento di un regime autoritario e sostanzialmente repressivo, tuttavia mise in moto un processo che gradualmente avrebbe condotto alle prime consapevolezze circa l’esigenza non solo di uno Stato di diritto, ma anche di uno Stato dei diritti. Si possono rinvenire dal principio dell’uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge a quello della loro ammissibilità alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni stabilite per legge; dalla libertà di domicilio alla libertà di stampa e di riunione; dall’inviolabilità della proprietà alla riserva per legge in materia tributaria.

Certo, proprio l’art. 1 dello Statuto proclamava che «la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti coesistenti sono tollerati conformemente alle leggi». Però occorre fare attenzione: il recepito principio del confessionalismo non si tradusse mai in restrizioni concrete per la libertà di religione nei confronti dei culti acattolici, né in particolari ingerenze della Chiesa nelle questioni di competenza dello Stato. Nei fatti poi vennero disapplicate prescrizioni come quelle dell’art. 28, secondo comma, dello Statuto, in base al quale sarebbe stato necessario il preventivo permesso del vescovo per poter stampare bibbie, catechismi, libri liturgici e di preghiera.

Lo Statuto fra commenti della dottrina e ipotesi di riforma

È nota la discussione tra gli specialisti circa il significato che ha avuto lo Statuto nella storia costituzionale durante la sua vita da una lato [cfr. Gustapane 1983, pp. 1070 e ss.], e la stessa data di cessazione formale della sua vigenza, dall’altro [Bon Valsassina 1949]. Sotto il primo profilo, infatti, si scontrano le opinioni degli autori che hanno evidenziato lo «sfaldamento» dello Statuto, che a poco a poco non avrebbe più costituito un documento basilare cui unicamente e prioritariamente fare riferimento, mentre l’ordinamento costituzionale sarebbe stato così affidato a un «complesso di testi legislativi fondamentali»; e degli altri studiosi che invece, ad esempio ancora nel 1941, ribadivano che la fonte più importante era sempre lo Statuto fondamentale del Regno, in quanto segnava la base dell’ordinamento vigente e ne raccoglieva i principi e le disposizioni fondamentali [Amorth 1951, pp. 798 e ss.; Romano 1941, pp. 36 e ss].

Sotto il secondo profilo, va innanzitutto ricordato il pensiero di Costantino Mortati che vede nel 1944, vale a dire nell’ambito della fase provvisoria, la cessazione formale della vigenza dello Statuto, data l’irriducibilità delle procedure seguite per la formazione degli ordinamenti in fieri al sistema previgente [Mortati1991, pp. 85 e ss.]. È altresì conosciuta l’ipotesi di lavoro di Massimo Severo Giannini, il quale ha fatto riferimento a quattro Costituzioni nel primo secolo di vita dello Stato italiano: lo Statuto albertino; una seconda dall’introduzione del suffragio universale alla «Costituzione fascista», che appunto rappresenta la terza ipotesi; infine, la Costituzione del 1948, oltre alle cosiddette Costituzioni provvisorie dei periodi 1944-1946 e 1946-1948 [Giannini 1974, pp. 213 e ss]. Ora non rileva tanto stabilire quale fu il peso dello Statuto albertino nell’ambito del «vissuto» costituzionale del periodo considerato, anche per la consapevolezza che «qualsiasi Carta Costituzionale si rileva incompleta in rapporto alle proprie funzioni, siccome insufficiente a regolare ciò che concerne il governo di un Paese e ad abbracciare tute le materie e i rapporti sostanzialmente costituzionali» [cfr. Grasso 1995, n. 108, pp. 13 e passim]. Ciò che invece conta sottolineare è che, comunque, per circa un secolo lo Statuto carloalbertino ha rappresentato il formale testo fondamentale di riferimento.

In questo contesto possono essere ricordati: innanzitutto, gli interventi sulla carta stampata, già all’indomani dell’emanazione dello Statuto, diretti a propugnare una sua modifica nel senso di una maggiore democraticità [Falco 1945, pp. 259 e passim]; la prima proposta di legge di un certo spessore presentata in Parlamento in materia di revisione dello Statuto, a iniziativa del deputato Bovio, nella quale in particolare si prevedeva il diritto delle Camere a pronunciarsi sulle dichiarazioni di guerra e sui trattati di pace, l’espropriazione delle terre incolte, l’elettività del Senato, meccanismi fiduciari per il Governo più stringenti e un pieno riconoscimento della libertà di coscienza; il famoso articolo: Torniamo allo Statuto di Sidney Sonnino del 1897, in cui si invocava il ripristino del regime costituzionale puro, con la restituzione delle funzioni esecutive e legislative spettanti al Sovrano secondo la lettera stessa dello Statuto [Sonnino (1897) 1972, pp. 575 e ss]; la Commissione nominata dal Presidente del Consiglio con decreto del 31 gennaio 1925 (detta «dei diciotto» o «dei Soloni») per lo studio delle riforme costituzionali, presieduta da Giovanni Gentile [in Franchi 1994, pp. 29-46]; l’introduzione di elementi di «semi-rigidità», quando con la legge 9 dicembre 1928, n. 2693, fu richiesto per l’approvazione delle leggi costituzionali il parere del Gran Consiglio del fascismo, contribuendo in tal modo a dar vita a una scissione nel diritto pubblico italiano tra legislazione ordinaria e legislazione costituzionale, non del tutto rispondente alla pura lettera dello Statuto.

Conclusioni

Ha poco senso a nostro giudizio interrogarsi sulle reali intenzioni dei redattori, troppo o troppo poco avveduti che siano stati: se volessero realmente delineare un modello di monarchia costituzionale pura, ancorché ormai obsoleto, come pure si evincerebbe dalla lettera dello Statuto; ovvero se avessero avuto piena consapevolezza dell’inevitabile inverarsi nei fatti di una forma di governo parlamentare.

Probabilmente la verità si situa a metà strada. Da un lato, è significativo l’episodio consegnatoci dalla memorialistica riguardante le dimissioni presentate a Carlo Alberto dai suoi ministri immediatamente dopo la firma dello Statuto albertino, in quanto «essendosi mutato il regime politico, era nell’ordine delle cose che la Corona si circondasse di un nuovo Ministero».

Dall’altro lato, le disposizioni scritte di ordine costituzionale non cadono mai in prescrizione e, anche qualora non vengano applicate, risulta comunque arduo ipotizzare desuetudini o consuetudini abrogative. Pertanto, piuttosto che un episodio di «gattopardismo costituzionale», probabilmente nelle intenzioni dei redattori lo Statuto rappresentava una scelta istituzionale consapevole di «riduzione del danno» socio-istituzionale derivante dai tempi in essere. Però si trattava anche di un’astuta politica di «riduzione del danno», perché sul piano dei poteri formali la Corona disponeva di amplissime attribuzioni che, anche se non esercitate in pratica o derogate nel tempo, tuttavia rimanevano «sulla carta» a disposizione. E non a caso lo stesso 25 luglio 1943 può essere letto sotto il profilo formale con un ricorso all’articolo 65 dello Statuto, in base al quale «il Re nomina e revoca i suoi ministri».

Comunque, a nostro avviso, anche per lo Statuto carloalbertino – nonostante le sue caratteristiche intrinseche (vale a dire l’elasticità, la flessibilità, la sobrietà espressiva) – possono considerarsi validi gli insegnamenti della Corte costituzionale (vedi in particolare la nota sentenza 15-29 dicembre 1988, n. 1146), secondo cui non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale «principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana».

Ebbene: a nostro avviso anche per il flessibile Statuto albertino si potrebbe far riferimento all’«essenza di valori supremi fondanti», per cui – ad esempio – non sembri azzardato reputare una sua messa in quiescenza già con la legge 19 gennaio 1939, n. 119, la quale istituiva la Camera dei fasci e delle corporazioni e quindi slegava dal meccanismo elettivo la formazione della Camera politica; meccanismo elettivo previsto espressamente dall’articolo 39. A nostro avviso talmente coessenziale rispetto allo Statuto da non poter essere derogato nemmeno in un contesto di non rigidità costituzionale.

In ogni caso, risulta arduo prolungare le vita dello Statuto e farne coincidere la data di cessazione formale con l’entrata in vigore della Costituzione italiana (vale a dire il 1° gennaio 1948), come pure a volte viene reputato; così come a contrario sembra eccessivo anticiparne il dies ad quem al 1944, in particolare con riferimento al decretolegge luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151, secondo le tesi esposte in precedenza. In particolare, dato che difficilmente si può contestare che l’istituto della Corona non possa non essere considerato una condicio sine qua non dello Statuto, a nostro avviso lo Statuto cessò di essere formalmente in vigore il 10 giugno 1946, vale a dire la data del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui Alcide De Gasperi – a seguito della dichiarazione ufficiale della Corte di Cassazione circa la prevalenza dei voti favorevoli alla Repubblica nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946 – assumeva provvisoriamente le funzioni di Capo dello Stato; decreto che può considerarsi un vero e proprio epitaffio conclusivo dello Statuto albertino.

Bibliografia

Amorth A., Vicende costituzionali italiane dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana, in Aa.Vv., Questioni di storia del Risorgimento e dell’Unità d’Italia, a cura di E. Rota, Giuffrè, Milano 1951; Arangio-Ruiz G., Storia costituzionale del Regno d’italia (1848-1898), Le Monnier, Firenze 1898; Biscaretti Di Ruffia P., Statuto albertino, in Enciclopedia del diritto, vol. XLIII, Giuffrè, Milano 1990; Bon Valsassina M., La decadenza dell’ordinamento statutario, Bussola, Roma 1949; Contuzzi F.P., Costituzione in Eniclopedia. Giuridica Ialiana, vol. III, Giuffrè, Milano 1906; Crosa E., La concessione dello Statuto. Carlo Alberto e il Ministro Borelli «redattore» dello Statuto, Einaudi, Torino 1936; Dickmann R., Il procedimento legislativo sotto il vigore dello Statuto albertino, in «Studi parlamentari e di politica costituzionale», 2007, nn. 155-156; Donati B., Statuto, in Nuovo Digesto Italiano,Vol. XII, Utet, Torino 1940; Falco G., Lo Statuto albertino e la sua preparazione,Capriotti,Roma 1945; Franchi F., La riforma fascista del Parlamento, Solfanelli, Chieti 1994; Giannini M.S., Lo Statuto albertino e la Costituzione italiana, in Jemolo A.C., Giannini M.S., Lo Statuto albertino, Le Monnier, Firenze 1946; Id., Parlamento e amministrazione, in Aa.Vv., L’amministrazione pubblica in Italia, a cura di S. Cassese, il Mulino, Bologna 1974; Gustapane E., Lo Statuto albertino. Indicazioni bibliografiche per una rilettura, su «Rivista trimestrale di diritto Pubblico» 1983; Grasso G.P., Compagine istituzionale e trasformazione della Repubblica, in «Studi parlamentari e di politica costituzionale», 1995, n. 108;Lucifredi R., La nuova costituzione italiana raffrontata con lo Statuto albertino e vista nel primo triennio di sua applicazione, Giuffrè, Milano 1952; Maranini G., Le origini dello Statuto albertino, Valecchi, Firenze 1926; Mortati C., Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova 1991; Pace A., La causa della rigidità costituzionale: una rilettura di Bryce, dello Statuto albertino e di qualche altra Costituzione, Cedam, Padova 1995; Perticone G., Il regime parlamentare nella storia dello Statuto albertino, Edizioni dell’Ateneo, Roma 1960; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Lo Statuto albertino illustrato dai lavori preparatori, a cura di L.Ciaurro, Roma 1996; Racioppi F., Brunelli I., Commento allo Statuto del Regno, Utet, Torino 1909; Rebuffa G., Lo Statuto albertino, il Mulino, Bologna 2003; Rinieri P.I., Lo Statuto e il giuramento del Re Carlo Alberto, Tipografia Befani, Roma 1899; Romano R., Corso di diritto costituzionale, Cedam, Padova 1941; Id., Principi di diritto costituzionale generale, Giuffrè, Milano 1946; Siotto-Pintor M., Lo Statuto italiano, Tipografia della cappella, Urbino 1898; Sonnino S., Torniamo allo Statuto, in «Nuova antologia», 1897,ora in Id., Scritti e discorsi extraparlamentari,a cura di B. F. Brown, Laterza, Bari 1972; Zanichelli D., Lo Statuto di Carlo Alberto, Tip. E Lit. sordo-muti di L. Lazzeri, Siena 1898; Zanobini G., Statuto, in Enciclopedia italiana, vol. XXXII, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 1936.

Brano tratto dal "Dizionario del liberalismo italiano", edito da Rubbettino Editore. Clicca qui per acquistarlo con il 15% di sconto