Costituzionalismo – 1820-21
di Maria Sofia Corciulo
- Aspettative costituzionali (1815-1820)
- La rivoluzione del 1820-’21 nel Regno delle Due Sicilie
- L’adozione della Costituzione di Cadice nel regno di Sardegna
- La Sicilia e gli avvenimenti del 1820-’21
- Considerazioni finali
- Bibliografia
Aspettative costituzionali (1815-1820)
la force des choses, una costituzione, approdo pertanto inevitabile, ovviamente statico e posterior rispetto al variegato e sfaccettato prius, da cui è sorta. La validità metodologica di tale assunto ha trovato generalmente conferma nella storia istituzionale, ove le idee, i desiderata della popolazione sono quasi sempre anticipatori di un testo costituzionale, spesso coerente con le aspettative richieste.
Un’eccezione a queste considerazioni si verificò in Italia negli anni del dominio napoleonico, durante i quali l’introduzione manumilitari delle nuove tipologie istituzionali francesi, costrinse – specialmente nel meridione – l’obsoleta società, ancora invischiata nella ragnatela del feudalesimo, ad adeguarsi affannosamente alla neo struttura statale impostale.
Gli anni della dominazione napoleonica si rivelarono peraltro fondamentali ai fini di una maturazione politica delle popolazioni italiche. Esse, infatti, accettando di farsi coinvolgere in maniera ampia e convinta, nella gestione delle nuove istituzioni, sia centrali sia, più sovente, locali, saranno costrette ad attuare defacto un’interessante e importante esperimento di apprendistato amministrativo, giudiziario, finanziario, a volte con connotazioni politiche vere e proprie. Sorse, allora, la nuova classe dei «proprietari», tutelata dall’art. 544 del Code Napoléon, oramai non più cetualmente divisa tra nobili e «civili». In tal modo la cesura politico-sociale della proprietà risultava essere allo stesso tempo rivoluzionaria e conservatrice: rivoluzionaria perché posta a fondamento del nuovo ordine societario, conservatrice in quanto essa si fondava sulla ricchezza, cioè sul censo, presente e futuro punto di riferimento per l’acquisizione dei diritti civili e politici nel costituzionalismo ottocentesco. Sulla base di tali considerazioni, era pertanto logicamente coerente che i notabili-proprietari del periodo napoleonico volessero estendere – specialmente sotto l’aspetto qualitativo-«materiale», piuttosto che quantitativo-«formale» – la loro partecipazione alla governance del Paese, soprattutto allorché si trattava di intervenire su temi essenziali per la popolazione, quali, per esempio, il controllo della fiscalità locale e, conseguentemente, del bilancio statale. Questo poteva essere garantito soltanto dalla creazione di un regime rappresentativo che, attraverso «corpi responsabili», avrebbe fornito una risposta a tale esigenza [Polanyi 1974]. La richiesta di una costituzione – specialmente negli ultimi anni del cosiddetto «decennio francese» (1806-1815) – divenne un leitmotiv costante (in particolare nel Regno di Napoli) al quale i napoleonidi, dapprima non vollero e, successivamente, non fecero in tempo a dare una convincente risposta. Tale «omissione» contribuì, in maniera decisiva, alla fine del «decennio» ad accentuare la crisi di consensi al regime, tanto che a nulla valse il tentativo murattiano di varare in extremis nel 1815, dopo il proclama di Rimini – una costituzione, considerata dalla opinione pubblica dell’epoca «dono tardivo» e «concessione effimera», dal momento che le sorti del Regno erano già segnate e si conclusero con il tragico epilogo della fucilazione dell’«insorto» sovrano a Pizzo Calabro.
Durante la dominazione napoleonica, tuttavia, pur nelle deluse aspettative di un testo di garanzie costituzionali, gli abitanti del Regno di Napoli – come notava un giornale dell’epoca – «assuefecero l’orecchio alla dolcezza del vocabolo e predisposero il cuore al desiderio della cosa» [Corciulo 20102, p. 35]. Quest’affermazione troverà una conferma negli anni successivi, quelli della cosiddetta monarchia amministrativa che, mantenendo de iure e/o de facto l’assetto centralizzato napoleonico, unificò lo scontento della popolazione verso i «restaurati» governi.
L’esempio più significativo del cosiddetto «quinquennio» (1815-1820) fu senz’altro quello del Regno delle Due Sicilie, dove la politica dell’amalgama si concretizzò soprattutto nel mantenimento in servizio di quasi tutto il personale amministrativo napoleonico, affiancando ad esso una minoranza di «legittimisti» [Scirocco 1986]. La scelta borbonica di confermare gran parte degli ordinamenti napoleonici non solo era gradita ai ministri, prevalentemente murattiani, ma scongiurava quel ricorso alle istituzioni consultive, di varia gradualità e importanza politiche, che il Metternich avrebbe voluto introdurre negli Stati italiani, soprattutto in funzione anticostituzionale, ma delle quali i restaurati governi temevano l’evoluzione verso forme rappresentative più o meno compiute.
Pertanto, le istituzioni napoleoniche, laddove furono in parte mantenute, ebbero essenzialmente una funzione anti-costituzionale, contraria a quelle istanze rappresentative che – come abbiamo visto – erano già presenti nel periodo della dominazione francese, soprattutto nelle province del Regno delle Due Sicilie, i cui abitanti rivendicavano una maggior autonomia amministrativo-politica delle «loro» istituzioni. Nello Stato sabaudo, invece, l’eredità francese fu spazzata via, anche per comprensibili motivazioni storico-politiche, in favore di un ritorno sic et simpliciter all’assolutismo, voluto fortemente dagli ambienti retrivi della Corte e della Chiesa. In conseguenza di ciò, si attuò una vasta epurazione negli organici amministrativi e militari filo-napoleonici, provocando in tal modo un profondo scontento, che sfocerà in aperta rivolta, allorché una parte dell’aristocrazia progressista e della borghesia liberale si troveranno concordi nella richiesta di garanzie costituzionali.
Sulla scia dello Stato sabaudo si pose Francesco IV d’Este, il quale cancellò ogni ricordo del passato regime, contrariamente al Ducato di Parma ove Maria Luisa seppe gestire in maniera equilibrata i suoi rapporti con la madre patria.
Per quanto riguarda il Lombardo Veneto, l’Austria aveva lasciato sussistere talune ristrette funzioni consultive alle due previste Congregazioni centrali, rifacendosi tutto sommato all’amministrazione napoleonica. Tuttavia l’opposizione al pesante fiscalismo e alle barriere doganali imposte ai lombardi, assieme al sorgere degli aneliti costituzionali, ben presto portò la parte liberale della popolazione a passare dalla silente insoddisfazione a un’aperta opposizione agli austriaci, che trovò il suo più significativo momento coagulante nella nascita del «Conciliatore».
La rivoluzione napoletana del 1820-’21 è stata considerata da una consistente parte della storiografia italiana un moto marginale, con scarsa significanza e «lasciti» politici tali da incidere sulle successive vicende risorgimentali, a causa del limitato impatto avuto sulla popolazione del Regno delle Due Sicilie. L’accusa di essere riuscita a coinvolgere soltanto un numero esiguo di consensi viene avallata soprattutto dal Nitti [Nitti 1920] che la imputa al tenue spessore civile, alla inadeguatezza, prima di tutto «etica», della borghesia liberale promotrice del moto rivoluzionario. Con questa considerazione concordava sostanzialmente anche il Croce, ravvisando, pur nell’incapacità strategica, nell’ingenuità gestionale di tale rivoluzione, la massima espressione «politica» di quel ceto civile napoletano che, divenuto borghesia – dopo l’adesione alle istituzioni napoleoniche del «decennio» – aveva significativamente concluso il suo ciclo sullo scenario storico meridionale. Ne conseguiva che il fallimento, così repentino, della rivoluzione del 1820-’21, era dovuto essenzialmente all’obsolescenza della «classe» sociale che l’aveva promossa [Croce 1992]. Pur con il massimo rispetto per tali eminenti studiosi, non si può tacere che nelle loro considerazioni – come pure in molte altre ugualmente critiche di tale rivoluzione [Lepre 1967] – mancano in parte o totalmente alcune caratteristiche fondamentali di essa, che, se considerate e valutate nella loro effettiva valenza, conducono a conclusioni notevolmente diverse. Il primo aspetto trascurato nell’esame dei moti del 1820-’21 è quello politico-istituzionale, strettamente collegato alla scelta – per il Regno delle Due Sicilie – del testo varato a Cadice, nel 1812, e che, al di là di talune formulazioni rituali – che sembravano collegarlo ad «antiche» e tradizionali istituzioni spagnole – in realtà dava vita a un regime costituzional-rappresentativo originalmente avanzato, tale da farne un unicum tra le Costituzioni non solo coeve, ma anche future. Infatti, la rivoluzione napoletana si compì – anche se solo per pochi mesi (luglio 1820-marzo 1821) all’insegna di principi democratici mai espressi e istituzionalizzati fino ad allora negli Stati italiani. La Costituzione di Cadice, avallata nel luglio 1820 da Ferdinando di Borbone, prevedeva una rigida separazione dei poteri in un sistema unicamerale, nel quale alle Cortes era affidato quello legislativo su cui il sovrano poteva incidere solo con il veto sospensivo, essendo a lui e ai suoi ministri riservato l’esecutivo. Inoltre, particolarmente rilevanti risultavano gli aspetti «rappresentativo-democratici» che prevedevano collegati alle Cortes – come pianeti intorno al sole – gli organismi rappresentativi a livello comunale e provinciale, con attribuzioni non solo amministrative ma anche di una qualche rilevanza politica. Questa decentrata articolazione amministrativa – sotto l’egida e il controllo parlamentare – è certamente uno dei contenuti più innovativi e originali della Costituzione di Cadice (non sufficientemente valutata dagli studi italiani su di essa): per esempio, le municipalità e le deputazioni provinciali previste erano elette e non designate dall’alto. Se si aggiungono a queste caratteristiche l’amplissima partecipazione attribuita alla popolazione nel momento più rilevante sotto l’aspetto politico-rappresentativo – quello dell’elezione dei deputati che, attraverso tre gradi coinvolgeva praticamente quasi tutti gli abitanti del Regno, senza alcun censo predefinito (si richiedeva soltanto la qualifica di «possidente») si comprende come gli aspetti «democratici» di questa Costituzione fossero un’eccezione nella normativa elettorale di tutte le future costituzioni ottocentesche, peraltro tutte bicamerali. Quest’ultima caratteristica viene ulteriormente criticata dai fautori della Costituzione di Cadice. Infatti, l’avversione alla Camera alta – considerata dai napoletani con timore ed aperto disprezzo, poiché in essa avrebbero dovuto sedere i nobili ex feudali – fu efficacemente espressa e manifestata dalla stampa del cosiddetto «nonimestre costituzionale», che vide una imprevista ed imprevedibile fioritura di giornali e brochures (33 fra quotidiani e periodici, oltre a numerosissimi fogli volanti). In essa – dopo aver con acuta chiarezza individuato le cause che avevano portato alla rivoluzione [Corciulo 2010] – si discuteva appassionatamente degli avvenimenti politico-istituzionali che si susseguivano freneticamente dopo l’accettazione e il giuramento della Costituzione da parte del sovrano (1° ottobre 1820). Proposte, consigli, suggerimenti, critiche, venivano quotidianamente espressi sui giornali di quei fervidi mesi, attraverso cui si cercò anche di attuare una specie di educazione «costituzionale» di quella che oramai si poteva definire l’«opinione pubblica», con la quale, del resto, la stampa s’identificava [Matteucci 1983]. Il contributo insolito e importante di questa «novità» sullo scenario storico-politico del breve periodo rivoluzionario napoletano del ’20-’21, costituisce – a mio parere – un altro significativo aspetto, completamente assente dalla storiografia sul «nonimestre». Questo continuo «dialogo» fra opinione pubblica, ministri del neo-governo, quasi tutti ex-murattiani, e deputati al Parlamento – prevalentemente carbonari – non mi risulta sia stato mai esaminato e valutato nel suo effettivo impatto socio-politico sulla popolazione del regno. Si trattò, infatti, di una vera e propria funzione di educazione «politica» dell’opinione pubblica, che attraverso la stampa, collegava l’elettorato ai governanti, affidando al primo la possibilità di manifestare i propri desiderata sulle questioni di pubblico interesse, in primis, sull’operato del Parlamento, di cui era fondamentale, pertanto, conoscere i dibattiti, riassunti quasi quotidianamente dai giornali nelle pagine dedicate all’attività dei deputati. Quest’ultimi erano stati eletti il 3 settembre 1820 e, per la prima volta nella storia del Regno delle Due Sicilie, ben 98 rappresentanti della nazione potevano liberamente riunirsi, dibattere e decidere in merito alle principali richieste del Paese: innanzitutto quella relativa all’agognato decentramento amministrativo e politico. Le sedute parlamentari si tenevano nella chiesa di San Sebastiano, sulla cui porta, il 24 marzo 1821, dopo la sconfitta dell’esercito napoletano a Rieti, il direttore della Polizia pose i suggelli per impedire le riunioni – come era espressamente scritto – dei «cosiddetti deputati». Tuttavia determinante ai fini della sconfitta del movimento rivoluzionario risultò il contesto internazionale, sul quale non mi risulta che finora ci si sia soffermati. Infatti, le potenze straniere «costituzionali» – Inghilterra e Francia – improntarono dapprima ad una pericolosa ambiguità politica la loro azione e successivamente – de facto se non de iure – abbandonarono il regno delle Due Sicilie al suo destino, trincerandosi dietro una pilatesca neutralità. Charte del 1814 del restaurato Luigi XVIII.La rivoluzione del 1820-’21 nel Regno delle Due Sicilie
Nella plumbea atmosfera politico-culturale piemontese di quegli anni era inevitabile che gli uomini più sensibili alle istanze di un rinnovamento sociale e politico si riunissero per scambiarsi liberamente le loro opinioni all’interno di associazioni segrete anch’esse simili alla Carboneria, fra le quali emersero i radicali «Sublimi Maestri Perfetti» sotto il controllo del Buonarroti, e la «Federazione Italiana», diffusasi notevolmente in Piemonte e Lombardia. Tali società segrete, divise sulle eventuali tipologie costituzionali cui ispirarsi, si trovarono concordi nell’adottare la Costituzione di Cadice soltanto dopo lo scoppio dei moti napoletani, poiché, precedentemente, gli affiliati della Federazione, come pure gli esponenti più giovani e progressisti del patriziato piemontese – riuniti attorno a Carlo Alberto – guardavano come modello ottimale per il loro Paese alla Charte octroyée del 1814. Questa breve parentesi rivoluzionaria si concluse tragicamente con ben undici condanne a morte comminate da Carlo Felice soltanto a civili (di cui sette a insegnanti e magistrati), dopo che Carlo Alberto aveva sconfessato la Costituzione che pure aveva giurato il 14 marzo 1821 (a Napoli Ferdinando di Borbone mandò al patibolo unicamente i due principali artefici della Rivoluzione, e cioè i sottotenenti carbonari Michele Morelli e Giuseppe Silvati). In tal modo le istanze autonomistiche della Sicilia venivano drasticamente e definitivamente respinte. desiderata politici dei patrioti democratici che non esitarono a richiederla al momento della concessione dello Statuto borbonico nel 1848 (come era avvenuto, del resto, l’anno precedente nei sanguinosi moti calabresi di Gerace). In definitiva, credo che le vicende rivoluzionarie italiane degli anni 1820-’21 collegate al costituzionalismo decentrato gaditano – rispettoso delle diversità «storiche» dei popoli – siano state sottovalutate nell’intero contesto della storia risorgimentale a causa del successivo prevalere del modello accentrato dello Statuto albertino. Sotto questo aspetto, non v’è dubbio che zone d’ombra permangano nell’arduo percorso che ha condotto (specialmente le popolazioni del Meridione) all’unificazione. Una maggior luce su di esse sarebbe certamente utile a chiarire le complesse e diverse «modalità» politiche – a volte contraddittorie – attraverso le quali esso si è storicamente realizzato al fine di individuare, più compiutamente, anche se meno unanimemente, le radici della nostra vera «identità nazionale» [Banti 2000],nella quale, a mio parere, rientra a pieno titolo anche questo sfortunato tentativo di dar vita – proprio nell’arretrato regno delle Due Sicilie – ad un audace e avanzato esperimento costituzionale. La rivoluzione piemontese del 1821, Società Editrice Dante Alighieri, Roma-Milano 1908.L’adozione della Costituzione di Cadice nel regno di Sardegna
La Sicilia e gli avvenimenti del 1820-’21
Considerazioni finali
Bibliografia