Statuto albertino

di Luigi Ciaurro

Premessa

Nella storia del diritto costituzionale italiano lo Statuto albertino certamente rappresenta una pietra miliare, segnando il punto di raccordo e di sviluppo tra il «proto-costituzionalismo» della fine del ’700 (e dintorni) – che, secondo una certa lettura, può annoverare ben diciassette Carte fondamentali nel nostro territorio [Contuzzi 1906, pp. 613 e ss] – e il costituzionalismo maturo della seconda metà del XX secolo.

Se questo pertanto è un evidente valore che ha lo Statuto nella storia del costituzionalismo nostrano, tuttavia da un punto di vista squisitamente liberale la Carta carloalbertina del 1848 non può non presentare «luci e ombre». Luci e ombre sotto molteplici profili. Sarà sufficiente in proposito accennare – ma certamente le problematiche sono molto più complesse – da un lato alla forma di governo parlamentare, che la flessibilità dello Statuto ha consentito sin da subito di instaurare, al di là della sua stessa lettera scritta, la quale semmai avrebbe fatto presumere una netta e assoluta prevalenza del potere regio. Ma, dall’altro lato, proprio questa «giuridicità debole» non ha protetto l’ordinamento da un’evidente involuzione in senso autoritario con l’accentramento dei poteri nella persona del Capo del Governo a partire dal 1925.

Fase prodromica

Non sembri azzardato affermare che nei nostri territori non ancora uniti, nella sostanza, non si era mai spenta l’attenzione per nuovi ordinamenti costituzionali pur dopo la Restaurazione, per cui se in generale gli Statuti del 1848 hanno dietro di loro una precisa tradizione di lotte e di esperienze costituzionali – anche se, molto spesso, episodiche, provinciali, non coordinate, ma comunque espressioni di una precisa volontà riformatrice –, in particolare proprio lo Statuto albertino ha avuto il destino di concludere il lungo processo della prima esperienza costituzionale italiana, tutta permeata dal progressivo affermarsi dei principi liberali, tant’è che in quel contesto liberalismo e costituzionalismo progredivano di pari passo.

Non si può infatti sottacere la rilevanza di un copioso materiale costituzionale, risalente già al periodo napoleonico, che ha lasciato germi semi-fecondi per un «piano di Costituzione»: il riferimento è alle numerose raccolte di bandi, editti, proclami, semplici dissertazioni sulle forme di governo più convenienti per l’Italia e persino progetti di governi rivoluzionari provvisori (in particolare, proprio in Piemonte nel 1796).

Per quanto concerne lo Statuto, si tratta senza dubbio di una Costituzione di carattere ottriato, in quanto derivante all’origine da una concessione del Sovrano, ma con l’aggiunta di una caratteristica speciale e peculiare data da una sorta di implicita approvazione popolare legata alle pronunce nei plebisciti. È proprio il carattere ottriato richiama la vexata quaestio relativa ai modelli costituzionali cui si sarebbero ispirati i padri dello Statuto. È noto come solitamente si faccia riferimento all’influenza delle Costituzioni francese del 1830 e belga del 1831. Secondo un’altra impostazione, invece, proprio la Carta francese del 1814, a carattere squisitamente ottriato, sarebbe da considerare il modello prevalente preso in considerazione ai fini dello Statuto.

Fase elaborativa

Come noto, la riunione del Consiglio di Conferenza straordinario, tenutasi in data 7 febbraio 1848, può considerarsi un vero e proprio «punto di non ritorno» in direzione delle riforme ordinamentali nel Regno di Sardegna.

Come noto, il testo dello Statuto albertino fu redatto nell’ambito di cinque riunioni del Consiglio di Conferenza, organo nato originariamente come istituto di fatto (vale a dire le «riunioni dei ministri» di cui la memorialistica piemontese a volte ha dato conto) e poi istituito formalmente con Regio Biglietto del 1° maggio 1815, indirizzato dal Sovrano al primo segretario di Stato per gli affari interni, conte Vidua di Consano. Il Consiglio di Conferenza stesso ebbe poi negli oltre trenta anni di vita una sua fortuna fluttuante a seconda degli intendimenti dei vari Sovrani e comparirà in un atto ufficiale pubblico solo nel citato proclama di Carlo Alberto del 1848.

Rileva poi la mancata consultazione formale del Consiglio di Stato, ai fini dell’emanazione dello Statuto, nonostante che l’articolo 4 del titolo preliminare del Codice civile del 1837 prescrivesse il previo parere di quel consesso per i provvedimenti reali con forza di legge.

I contenuti

Infatti, da un lato lo Statuto albertino può essere valutato sulla base delle sue singole disposizioni, le quali però erano caratterizzate di per sé per una scarsa efficacia definitoria, vuoi per una certa timidezza lessicale, vuoi per una malcelata ambiguità concettuale, quasi che i redattori avessero preferito affidarsi al concreto andamento della storia futura, soprattutto relativamente alla regolamentazione dei rapporti fra le istituzioni di vertice dell’ordinamento.

Però, a fronte di questa scarsa efficacia normativa degli enunciati in esso contenuti, era l’idea stessa di «statuto» – ottriato sì, ma poi non revocato a differenza delle Carte degli altri Stati pre-unitari – ad aver avuto una sua propria forza propulsiva nello sviluppo costituzionale dell’ordinamento. Al di là del nome, come noto volutamente «ribassistico», lo Statuto ha finito per configurarsi come una vera e propria Costituzione liberale, che avrebbe poi portato il fragile e neonato Stato italiano al passo con le democrazie liberali dell’epoca [Rebuffa 2003, p. 14]

Pertanto l’analisi dell’impianto normativo dello Statuto non deve prescindere da una valutazione più complessiva, che non dimentichi la spinta propulsiva di una Carta fondamentale ai fini degli sviluppi democratici di un ordinamento e delle sue istituzioni [cfr. Romano 1946, p. 256].

Sotto il profilo formale lo Statuto albertino era composto da ottantaquattro articoli, in cui complessivamente erano evidenti le analogie con le altre Costituzioni liberali di stampo moderato e di inclinazione borghese, tipiche della prima metà dell’800. In particolare, l’articolato dello Statuto può essere suddiviso in otto tematiche principali, secondo lo stesso ordine di esposizione:

8) le disposizioni generali e transitorie.

Ma a riprova della fondatezza della tesi del «doppio Statuto», proprio a proposito delle attribuzioni della Corona, non è un caso che molti ambienti liberali erano rimasti delusi per l’ampiezza delle prerogative che Carlo Alberto aveva mantenuto per sé nello Statuto, il quale però – una volta entrato in vigore – ha consentito lo sviluppo di una forma di governo sostanzialmente parlamentare, svuotando di fatto le citate ampie prerogative regie a tutto vantaggio della Camera dei deputati e dello stesso governo, sin da subito nella sostanza legato fiduciariamente alla Camera elettiva.

Sul modello della Camera dei pari francese, lo Statuto in primo luogo menzionava il Senato del Regno, quasi quale contrappeso assembleare regio rispetto alla rappresentanza elettiva: Camera alta parlamentare composta da membri vitalizi nominati dal Re nell’ambito delle ventuno categorie espressamente menzionate dall’art. 33 dello stesso Statuto.

Anche se il Senato «non faceva crisi», tuttavia il procedimento legislativo [Dickmann 2007, pp. 133-153] si basava sostanzialmente su un meccanismo di bicameralismo perfetto (sostanzialmente poi trasfuso nella Costituzione repubblicana), che evidentemente enfatizzava il ruolo della Camera alta di nomina regia, alla quale tra l’altro erano attribuite anche alcune importanti funzioni di tipo paragiurisdizionale, nel senso che aveva la competenza a giudicare i crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, nonché i reati funzionali commessi dai ministri, riunendosi in Alta Corte di giustizia.

Ma la timidezza più evidente dello Statuto si manifestava nei confronti della Camera dei deputati, vale a dire dell’assemblea elettiva che è facile presumere maggiormente impensierisse i consiglieri regi redattori dello Statuto. È significativo che però vi fossero contenuti i due principi classici del costituzionalismo francese riferiti ai rappresentanti politici, vale a dire il principio della rappresentanza della Nazione e il divieto di mandato imperativo. Non era indicata la preferenza per un determinato sistema elettorale, rinviando al riguardo alla relativa legge ordinaria.

Inoltre, si possono a contrario citare anche impostazioni che poi sono andate perdute: ad esempio, il principio della gratuità del mandato parlamentare (art. 50) o la necessità di prestare giuramento di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto e le altre leggi al fine di essere ammessi nell’esercizio delle funzioni di parlamentare (art. 49).

Ai fini di una valutazione dello Statuto albertino per quanto concerne la parte dedicata ai diritti ed ai doveri dei cittadini, occorre innanzitutto non utilizzare gli attuali parametri ed essere consapevoli che non era quello il periodo delle Costituzioni cosiddette «lunghe». Inoltre, è d’uopo riconoscere che in ogni caso quelle pur limitate disposizioni in tema di diritti hanno rappresentato il primo punto di riferimento per lo sviluppo di un concetto di cittadinanza al passo con le più evolute democrazie europee dell’epoca.

Certo, proprio l’art. 1 dello Statuto proclamava che «la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti coesistenti sono tollerati conformemente alle leggi». Però occorre fare attenzione: il recepito principio del confessionalismo non si tradusse mai in restrizioni concrete per la libertà di religione nei confronti dei culti acattolici, né in particolari ingerenze della Chiesa nelle questioni di competenza dello Stato. Nei fatti poi vennero disapplicate prescrizioni come quelle dell’art. 28, secondo comma, dello Statuto, in base al quale sarebbe stato necessario il preventivo permesso del vescovo per poter stampare bibbie, catechismi, libri liturgici e di preghiera.

Lo Statuto fra commenti della dottrina e ipotesi di riforma

passim]. Ciò che invece conta sottolineare è che, comunque, per circa un secolo lo Statuto carloalbertino ha rappresentato il formale testo fondamentale di riferimento.

Conclusioni

Probabilmente la verità si situa a metà strada. Da un lato, è significativo l’episodio consegnatoci dalla memorialistica riguardante le dimissioni presentate a Carlo Alberto dai suoi ministri immediatamente dopo la firma dello Statuto albertino, in quanto «essendosi mutato il regime politico, era nell’ordine delle cose che la Corona si circondasse di un nuovo Ministero».

Dall’altro lato, le disposizioni scritte di ordine costituzionale non cadono mai in prescrizione e, anche qualora non vengano applicate, risulta comunque arduo ipotizzare desuetudini o consuetudini abrogative. Pertanto, piuttosto che un episodio di «gattopardismo costituzionale», probabilmente nelle intenzioni dei redattori lo Statuto rappresentava una scelta istituzionale consapevole di «riduzione del danno» socio-istituzionale derivante dai tempi in essere. Però si trattava anche di un’astuta politica di «riduzione del danno», perché sul piano dei poteri formali la Corona disponeva di amplissime attribuzioni che, anche se non esercitate in pratica o derogate nel tempo, tuttavia rimanevano «sulla carta» a disposizione. E non a caso lo stesso 25 luglio 1943 può essere letto sotto il profilo formale con un ricorso all’articolo 65 dello Statuto, in base al quale «il Re nomina e revoca i suoi ministri».

Comunque, a nostro avviso, anche per lo Statuto carloalbertino – nonostante le sue caratteristiche intrinseche (vale a dire l’elasticità, la flessibilità, la sobrietà espressiva) – possono considerarsi validi gli insegnamenti della Corte costituzionale (vedi in particolare la nota sentenza 15-29 dicembre 1988, n. 1146), secondo cui non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale «principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana».

Bibliografia

Statuto, in Enciclopedia italiana, vol. XXXII, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 1936.